La recente disciplina normativa sul Contratto di Rete ha posto l’Italia tra i primi
Paesi europei a dotarsi di uno strumento innovativo e strutturato, il cui fine è
quello di aumentare la competitività delle imprese e la loro capacità di innovazione.
L’art. 3, comma 4-ter, della Legge 9 aprile 2009 n. 33, modificato dalla Legge n.
99/2009, ha introdotto il contratto di rete, integralmente modificato dall’art.
42 della successiva Legge 122/2010.
Il contratto di rete è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
e deve contenere:
- l'indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della
rete che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività
sul mercato;
- la durata del contratto, le modalità di adesione di altre imprese e le relative
ipotesi di recesso;
- l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti
e degli obblighi assunti da ciascuna impresa.
E’ facoltà degli imprenditori indicare:
- l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ovvero la costituzione di un patrimonio
destinato all’affare da parte di ciascun contraente;
- l'organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri anche
di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alla attività
dell'organo.
Il comma 2 del su citato art. 42 dispone, inoltre, che alle reti di impresa “competono
vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare
convenzioni con l’A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze”.
Con circolare 4/E del 15 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha dettato la disciplina
di dettaglio delle agevolazioni fiscali previste a favore delle imprese che aderiscono
a un contratto di rete e con successive circolari ha fornito chiarimenti sulle modalità
di accesso alle agevolazioni fiscali.
Dette agevolazioni consistono in un regime di sospensione di imposta sugli utili
d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale per
la realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete, a condizione
che quest’ultimo abbia ottenuto la preventiva asseverazione da parte degli organismi
abilitati.