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  • I contratti di rete
La recente disciplina normativa sul Contratto di Rete ha posto l’Italia tra i primi Paesi europei a dotarsi di uno strumento innovativo e strutturato, il cui fine è quello di aumentare la competitività delle imprese e la loro capacità di innovazione.

L’art. 3, comma 4-ter, della Legge 9 aprile 2009 n. 33, modificato dalla Legge n. 99/2009, ha introdotto il contratto di rete, integralmente modificato dall’art. 42 della successiva Legge 122/2010.

Il contratto di rete è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve contenere:
  • l'indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della rete che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato;
  • la durata del contratto, le modalità di adesione di altre imprese e le relative ipotesi di recesso;
  • l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa.
E’ facoltà degli imprenditori indicare:
  • l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ovvero la costituzione di un patrimonio destinato all’affare da parte di ciascun contraente;
  • l'organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alla attività dell'organo.

Il comma 2 del su citato art. 42 dispone, inoltre, che alle reti di impresa “competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l’A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.

Con circolare 4/E del 15 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha dettato la disciplina di dettaglio delle agevolazioni fiscali previste a favore delle imprese che aderiscono a un contratto di rete e con successive circolari ha fornito chiarimenti sulle modalità di accesso alle agevolazioni fiscali.

Dette agevolazioni consistono in un regime di sospensione di imposta sugli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete, a condizione che quest’ultimo abbia ottenuto la preventiva asseverazione da parte degli organismi abilitati.