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  • Guida al contratto di rete

Guida pratica al Contratto di Rete d'Impresa


Cos’è il contratto di rete
realizzata dall'Agenzia RetImpresa di Confindustria


Il contratto di rete è stato introdotto recentemente nel nostro ordinamento giuridico ed è disciplinato dall’art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della Legge n. 33 del 9 aprile 2009 (di conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009), così come modificata dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010.
è un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente (cioè la propria impresa) che collettivamente (cioè le imprese che fanno parte della rete), la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. A tale scopo, con il contratto di rete le imprese si obbligano, sulla base di un programma comune, a:

• collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie attività;
ovvero
• scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o
tecnologica;
ovvero ancora
• esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale e la nomina di un organo comune incaricato di gestire l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.
Dal punto di vista imprenditoriale, le reti si distinguono da altre forme di collaborazione, in quanto si focalizzano sul perseguimento di uno scopo ovvero obiettivi strategici comuni di crescita, piuttosto che incentrare il rapporto tra le imprese partecipanti esclusivamente sulla condivisione di rendimenti. Pertanto, la rete svolgerà una funzione di oordinamento ed interazione tra i partecipanti, mentre l’assunzione delle decisioni strategiche resterà in capo a ciascuna impresa separatamente ancorché in funzione del perseguimento dello scopo indicato nel contratto.
Si discute se la rete costituisca un nuovo soggetto giuridico ovvero rimanga un accordo tra parti indipendenti tra di loro. Allo stato appare prevalente l’opinione che esclude che la rete possa essere qualificata come un nuovo soggetto giuridico assimilabile, per esempio, ad altre forme di aggregazione, come A.T.I. e consorzi. Pertanto, la rete risulta essere semplicemente un contratto tra più soggetti.
Dal punto di vista giuridico, il contratto di rete è caratterizzato dalla comunione di scopo tra i contraenti e, laddove sia plurilaterale, il legislatore richiama espressamente la disciplina del contratto plurilaterale con comunione di scopo, alla quale si collega il principio
generale di conservazione dello stesso a salvaguardia della sua stabilità. Cosicché, nel caso in cui una delle parti del contratto venga meno (per esempio per recesso di una delle imprese) il contratto di rete resterà valido ed efficace per le altre parti.
La caratteristica fondamentale dell’attività della rete è rappresentata dalla presenza necessaria di uno scopo comune tra i membri della stessa.
Tale scopo è finalizzato al conseguimento, attraverso la determinazione di un programma comune, di obiettivi strategici condivisi che permettano, sia alla singola impresa, sia collettivamente all’insieme dei partecipanti alla rete: (i) la crescita della capacità innovativa e (ii ) la crescita della competitività (non vi sono motivi per ritenere che tali obiettivi strategici debbano sussistere congiuntamente ed è quindi sufficiente che anche uno soltanto di essi sia posto a fondamento del programma di rete).
Nell’ambito del contratto di rete, la crescita della capacità innovativa viene intesa, in termini generali, come la possibilità che l’impresa possa accedere, proprio in virtù dell’appartenenza ad una rete, allo sviluppo delle proprie ovvero a nuove opportunità tecnologiche.
Mentre, per quanto concerne la crescita della competitività questa si intende come volta ad incrementare la capacità concorrenziale dei membri della rete o della rete stessa, sia nel mercato nazionale che soprattutto in ambito internazionale.